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Sez. 5, Sentenza n. 8614 del 15/04/2011 (Rv. 617533 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno aseguito di sentenza della Corte di cassazione - Accertamento in sede di legittimità - Relazioni preliminari e massime ufficiali - Utilizzabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617533-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell'attività d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del Collegio giudicante e tale esercizio del potere ufficioso non comporta violazione del diritto di difesa delle parti perché esse sono a conoscenza della formazione del precedente giudicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si contestava la legittimità di una cartella esattoriale sul presupposto che il precedente avviso di accertamento era stato irregolarmente notificato, lì dove era stato accertato, di ufficio dalla Corte, che l'avviso di accertamento era stato regolarmente impugnato e nel relativo procedimento era stato eccepito il vizio della notifica ma l'eccezione era stata respinta, con sentenza passata in giudicato, a seguito di pronuncia della Cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)