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Sez. 1, Sentenza n. 22633 del 01/04/2010 Cc. (dep. 14/06/2010) Rv. 247418 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Fatti di devastazione - Elemento oggettivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247418-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI

L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 cod. pen. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità). Conf. sez. I, 1 aprile 2010 n. 16554, Colombo, non massimato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)