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Sez. L, Sentenza n. 1112 del 20/01/2005 (Rv. 579659 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali e assistenziali - Rivalutazione monetaria - Componente essenziale del credito assistenziale - Liquidazione anche d'ufficio da parte del giudice - Cumulo con gli interessi legali per i crediti sorti anteriormente all'introduzione della disciplina di cui all'art. 16 legge n. 412 del 1991 - Sentenza di primo grado che abbia negato il diritto alla rivalutazione - Impugnazione ad opera della parte soccombente - Necessità - Gravame proposto dalla controparte - Insufficienza.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579659-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

La regola per cui la rivalutazione monetaria costituisce una componente essenziale del credito assistenziale che deve essere liquidata anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di specifica domanda del creditore - e per i crediti sorti anteriormente all'introduzione della disciplina di cui all'art. 16 legge n. 412 del 1991, va cumulata con gli interessi legali - va coordinata con le norme che concernono la formazione del giudicato. Ne consegue che, ove la sentenza di primo grado abbia negato, sia pure implicitamente, il diritto alla rivalutazione, è indispensabile, onde impedire che il giudicato precluda al giudice di secondo grado l'esercizio del potere ufficioso, l'impugnazione sul punto ad opera della parte soccombente, non potendosi considerare sufficiente, a tal fine, il gravame proposto dalla controparte, atteso che i poteri del giudice del gravame sono correlati esclusivamente all'ambito dell'impugnazione secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum e stante la vigenza del divieto di reformatio in peius della sentenza in danno dell'unico impugnante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)