Sez. 3, Sentenza n. 557 del 23/01/1984 (Rv. 432791 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUBINGRESSO DEL SOGGETTO CHE ABBIA ESERCITATO TALE DIRITTO NELL'IDENTICA POSIZIONE DEL TERZO CONTRAENTE - CONSEGUENZE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE PIÙ FAVOREVOLE CONCORDATO TRA CONCEDENTE ED ORIGINARIO OFFERENTE - INAPPLICABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUBINGRESSO DEL SOGGETTO CHE ABBIA ESERCITATO TALE DIRITTO NELL'IDENTICA POSIZIONE DEL TERZO CONTRAENTE - CONSEGUENZE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE PIÙ FAVOREVOLE CONCORDATO TRA CONCEDENTE ED ORIGINARIO OFFERENTE - INAPPLICABILITÀ.*
In tema di prelazione agraria, il subingresso di colui che abbia utilmente esercitato il relativo diritto nell'identica posizione negoziale del terzo contraente comporta la possibilità di giovarsi delle condizioni pattuite eventualmente più favorevoli di quelle previste dallo schema legale della prelazione in ordine al pagamento del prezzo solo nell'ipotesi in cui vengano concordati differimenti nel saldo o nel versamento di una parte del prezzo, rateizzazioni, o altre facilitazioni. Pertanto, tale subingresso non implica la facoltà di valersi, per il versamento del prezzo ovvero per l'invio al concedente del certificato dell'ispettorato agrario, in luogo del termine perentorio (di tre mesi) fissato, rispettivamente, dal sesto comma e dal settimo comma in relazione al sesto comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, del termine (più favorevole) che concedente ed originario offerente abbiano stabilito per la stipula del contratto definitivo ed il contestuale pagamento del saldo del prezzo, in momento successivo alla scadenza del termine a favore del coltivatore per acquisire il diritto alla prelazione. (V 3325/83, mass n 428220; (V 1551/80, mass n 405118; (Conf 2886/82, mass n 420773).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)