diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7524 del 10/10/1987 (Rv. 455466 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE INDIVIDUANTI IL RISCHIO ASSICURATO MA NON ESCLUDENTI NÈ RIDUCENTI LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE COME PREVISTE DA NORME O CONVENZIONI - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455466-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE INDIVIDUANTI IL RISCHIO ASSICURATO MA NON ESCLUDENTI NÈ RIDUCENTI LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE COME PREVISTE DA NORME O CONVENZIONI - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Le clausole di un contratto di Assicurazione (come quelle che contemplano la garanzia assicurativa per il danno causato "a terzi", con esclusione degli stretti congiunti conviventi con l'assicurato), le quali definiscono e precisano il rischio assicurato ma non precostituiscono, nell'ambito della garanzia per tale rischio, una eliminazione o riduzione della responsabilità dell'assicuratore come prevista da precetti normativi o convenzionali, non sono soggette alla specifica approvazione per iscritto richiesta dallo art. 1341, secondo comma, cod. civ. (Conf 1303/86, mass n 444740; (Conf 3040/82, mass n 420970; (Conf 2477/82, mass n 420338; (Conf 6472/80, mass n 410232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)