Sez. L, Sentenza n. 6385 del 05/06/1991 (Rv. 472550 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Violazione - Novazione legale e sostituzione dell'imprenditore reale a quello fittizio - Conseguenze - Licenziamento intimato da questo ultimo - Impugnazione nei confronti del medesimo - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
L'art. 1 ultimo comma della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, stabilendo che nel caso di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dal primo comma dello stesso articolo, i prestatori di lavoro sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato la loro prestazione, comporta una novazione ex lege del rapporto nel senso che al datore di lavoro fittizio si sostituisce l'imprenditore reale. Pertanto il lavoratore può fare valere detta novazione legale deducendo il diritto di essere reintegrato alle dipendenze dell'imprenditore reale con l'impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro fittizio nei confronti soltanto di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)