Sez. L, Sentenza n. 7670 del 05/08/1998 (Rv. 517758 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Violazione del divieto di intermediazione di manodopera - Conversione ex "lege" del rapporto - Conseguenze - Natura nel rapporto - A tempo indeterminato e non limitato al periodo di utilizzazione della prestazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'ultimo comma dell'art. 1 legge n. 1369 del 1960, stabilendo che i prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto di intermediazione sancito dal medesimo articolo sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni, prevede una conversione ex "lege" del rapporto di lavoro in capo all'effettivo titolare; il rapporto così convertito si considera pertanto come fin dall'inizio costituito con l'appaltante e deve ritenersi a tempo indeterminato, non limitato alla durata della effettiva utilizzazione delle prestazioni del lavoratore, atteso che le ipotesi di contratto di lavoro a termine sono solo quelle normativamente stabilite dalla legge n. 230 del 1962.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)