Sez. L, Sentenza n. 5915 del 24/03/2004 (Rv. 571509 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Violazione - Novazione legale e sostituzione dell'imprenditore reale a quello fittizio - Conseguenze - Obbligazione retributiva e contributiva - Soggetto obbligato - Datore di lavoro reale - Adempimento da parte del datore di lavoro interposto - Effetto liberatorio - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
La violazione del divieto di intermediazione nell'assunzione di lavoratori subordinati, posto dall'art. 1 della legge n.1369 del 1960, comporta la conversione legale del rapporto in capo all'effettivo titolare, ovvero la novazione legale del rapporto mediante la sostituzione soggettiva dell'interponente all'interposto, e quella oggettiva del contenuto economico e normativo tipico dei contratti di lavoro dell'imprenditore reale, per cui il rapporto si considera costituito fin dall'inizio con l'imprenditore appaltante e non con l'appaltatore, e deve ritenersi a tempo indeterminato. Tuttavia, stante l'unicità del rapporto di lavoro, sia l'obbligazione retributiva che l'obbligazione contributiva possono essere adempiute anche dal datore di lavoro interposto, con effetti liberatori nei confronti dell'interponente, effettivo datore di lavoro (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, affermando l'estinzione del credito per retribuzioni, dedotto nei confronti della società interponente, a seguito del pagamento effettuato dalla società interposta, stante l'unicità del rapporto di lavoro e della conseguente obbligazione retributiva).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)