Sez. 1, Sentenza n. 508 del 04/03/1970 (Rv. 345541 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
La Sede principale dell'impresa, che determina la Competenza territoriale a dichiarare il fallimento, e il luogo dove si svolga la prevalente attivita direttiva ed amministrativa per il suo Esercizio. Pertanto non costituiscono elementi decisivi per la Determinazione della Competenza ne il luogo dove si trovano i beni, ne quello dove sono situati i cantieri o le fabbriche e, meno ancora, quello dove risiede la maggior parte dei creditori. (Conf 434-66, massima n 320863).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)