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Sez. L, Sentenza n. 5703 del 20/05/1993 (Rv. 482427 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Definitiva | Natura definitiva e non definitiva della sentenza - Accertamento - Compito del giudice dell'impugnazione - Criteri - Qualificazione del giudice "a quo" o presenza di un provvedimento di separazione delle cause riunite - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482427-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Definitiva

In caso di decisione di alcuna soltanto delle più domande cumulativamente proposte, l'accertamento della natura "definitiva" o "non definitiva" della relativa sentenza, al fine di verificare se la stessa sia suscettibile di impugnazione differita per effetto di tempestiva riserva, è riservato al giudice dell'impugnazione e deve essere basato sull'esistenza di una oggettiva autonomia (che esclude in regime del differimento e che va ravvisata con riguardo alle sentenze di cui all'art. 279, n. 5 cod. proc. civ.) della decisione intervenuta rispetto a quelle rimesse al prosieguo del procedimento, ovvero sul riscontro della mancanza dell'autonomia stessa (quale è dato ravvisare, nell'ambito della previsione di cui al n. 4 dello stesso art. 279 letto in correlazione all'art. 277, secondo comma cod. proc. civ., con riguardo a casi di cumulo di domande accomunate da identità di "petitum" sostanziale e fondate su diverse cause "petendi", rispetto alle quali la separata decisione di alcuna soltanto presuppone "l'istanza di parte" e "l'interesse apprezzabile" di questa a tale sollecita definizione), senza che rilevi la qualificazione attribuita alla propria decisione da giudice "a quo", ovvero la presenza o meno di un espresso provvedimento di separazione delle cause.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)