Sez. 5, Sentenza n. 15927 del 17/12/2001 (Rv. 551192 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Amministrazione dello Stato - Indicazione dell'Amministrazione dello Stato in persona del Ministro in carica pro tempore - Necessità - Ufficio del Ministero - Indicazione diretta - Possibilità - Inesistenza - D.Lgs. n. 546 del 1992 - Nuovo processo tributario - Deroga agli artt. 366 cod. proc. civ. ed 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 - Esclusione - Indicazione dell'Ufficio del Ministero in luogo dell'Amministrazione dello Stato in persona del ministro in carica pro tempore - Erroneità - Vizio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Costituzione in giudizio dell'Amministrazione in persona del Ministro in carica pro tempore - Sanatoria - Inconfigurabilità - Applicazione al ricorso per cassazione di norme e principi valevoli per gli atti relativi ai gradi del giudizio di merito - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
Il combinato disposto di cui agli artt. 366, primo comma, cod. proc. civ. ed 11, primo e secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (il primo comma come sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 560), secondo cui il ricorso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve contenere "l'indicazione delle parti", e va notificato, a pena di nullità da pronunziarsi anche d'ufficio, "alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente", non risulta derogato da alcuna delle disposizioni del nuovo disposizioni del nuovo processo tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, il cui art. 62, comma 2, dispone che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili". Nessuna deroga è, in particolare, rinvenibile nell'art. 11, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 12, comma quarto, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato", e con l'art. 52, comma secondo, che subordina la proponibilità dell'appello principale da parte degli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del Territorio alla previa autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio. Nè possono al riguardo riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio del Ministero, giacché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione, e non riguarda la sola notificazione. Peraltro, mentre per l'atto di appello possono distinguersi requisiti formali, richiesti a pena di inammissibilità, e requisiti previsti a pena di nullità, per il ricorso per cassazione il legislatore ha scelto (art. 366), realizzando una notevole semplificazione, di richiedere tutti i requisiti di forma necessari a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio. Ne consegue che, derivando l'invalidità dell'impugnazione da difetto riguardante l'identificazione della controparte, la stessa non può sfuggire alla declaratoria d'inammissibilità, dovendosi escludere la possibilità di applicare al ricorso per cassazione norme e principi valevoli per gli atti relativi ai gradi del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Legge 25/03/1958 num. 560 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)