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Sez. 2, Sentenza n. 41990 del 08/07/2015 Cc. (dep. 20/10/2015) Rv. 264681 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione incompleta di un atto - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - Acquisizione delle pagine mancanti - Legittimità.
Stato
decisa il 2015-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264681-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di uno degli atti, già sottoposti al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, venga per errore trasmessa al tribunale in modo incompleto (nella specie: denuncia della persona offesa mancante di una pagina); ne deriva che in tale ipotesi è legittima l'acquisizione, da parte del tribunale procedente, delle pagine mancanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)