diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 18807 del 23/03/2017 Cc. (dep. 18/04/2017) Rv. 269885 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Mancata trasmissione di alcuni atti al G.i.p. e al Tribunale del riesame - Incidenza sull'efficacia della misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269885-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di riesame di misure cautelari personali, l'inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l'atto (nella specie, la videoregistrazione integrale delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria), asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)