Sez. U, Sentenza n. 21 del 20/11/1996 Cc. (dep. 05/03/1997) Rv. 206955 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Mancata trasmissione di alcuni atti al G.I.P. - Conseguenze - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di riesame di misure cautelari personali, la perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al G.I.P. in sede di richiesta della misura, mentre una siffatta sanzione non opera, allorché quest'ultimo giudice aveva ricevuto gli atti in maniera parziale, sia perché, dal comb. disp. dei commi quinto e decimo dell'art. 309 cod. proc. pen. risulta che egli è tenuto ad esaminare gli atti ricevuti (e non altri, eventualmente in possesso del P.M.), sia perché non gli si può far carico di un adempimento che non dipende da lui. Conseguentemente, il comportamento omissivo del P.M. circa il mancato inoltro di alcuni atti, assunti prima della richiesta della misura, atti che, pertanto, il G.I.P. non ha potuto valutare, e il corrispondente mancato esame degli stessi da parte del Tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, ma solo l'inutilizzabilità di quelli che li presuppongono. (Fattispecie relativa ad omessa trasmissione, da parte del P.M., dei decreti autorizzativi delle intercettazioni sia al G.I.P., sia, in seguito, al tribunale del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)