Sez. 4, Sentenza n. 8114 del 17/11/2005 Cc. (dep. 08/03/2006) Rv. 233530 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti al Tribunale - Perdita di efficacia della misura - Trasmissione parziale degli atti - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di riesame delle misure cautelari, l'ordinanza perde efficacia soltanto in conseguenza della mancata trasmissione nei termini di tutti gli atti presentati con la richiesta al G.i.p., e non in conseguenza di una trasmissione parziale degli atti medesimi. (La Corte ha precisato che gli atti non trasmessi al G.i.p. non devono essere trasmessi al Tribunale a meno che contengano elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, e che il Tribunale non può utilizzare per la sua decisione atti che non siano stati trasmessi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)