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Sez. 1, Sentenza n. 2077 del 12/06/1969 (Rv. 341341 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA - CONTRODICHIARAZIONE - VALORE - FORMAZIONE SUCCESSIVA ALL'ATTO SIMULATO - PROVENIENZA DA UNA SOLA PARTE - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341341-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA - CONTRODICHIARAZIONE - VALORE - FORMAZIONE SUCCESSIVA ALL'ATTO SIMULATO - PROVENIENZA DA UNA SOLA PARTE - POSSIBILITA.*

In tema di contratto simulato, la cosiddetta controdichiarazione costituisce atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione e non atto richiesto ad substantiam per l'esistenza dell'accordo simulatorio di modo che, mentre e necessario per la sussistenza della simulazione che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti dalla parte, cioe, contro il cui interesse e redatta, purche sia consegnata alle altre parti che hanno stipulato l'atto simulato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)