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Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media

Testo vigente

Art. 31

1. Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il preside, il provveditore o il ministro le ritengano necessarie, o quando piu' di un terzo dei professori ne facciano motivata richiesta scritta al preside e questi giudichi che l'oggetto indicato rientri nella competenza del collegio.

Art. 32

1. Negl'istituti che comprendono il primo e il secondo grado d'istruzione le adunanze del collegio dei professori sono plenarie o parziali, a seconda che il collegio si occupi di affari che interessano entrambi o uno solo dei due gradi.

2. Segretario delle adunanze plenarie e' il segretario dell'istituto di secondo grado.

Art. 33

1. Le adunanze del collegio hanno luogo in ore estranee all'orario delle lezioni e vi si trattano solo gli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Art. 34

1. Per la validita' delle deliberazioni si richiede la presenza di un numero superiore alla meta' dei componenti il collegio.

2. Le deliberazioni, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, si prendono a maggioranza assoluta di voti.

3. A parita' prevale il voto del presidente.

4. La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 35

1. Il processo verbale d'ogni adunanze e' trascritto in un libro da conservarsi in archivio, a pagine numerate e firmate dal preside.

2. Esso e' sottoscritto dal presidente e dal segretario ed e' approvato dal collegio nella stessa adunanza o all'aprirsi di quella immediatamente successiva.

Art. 36

1. Il preside esegue le deliberazioni del collegio. Egli puo', tuttavia, per gravi motivi sospenderne l'esecuzione, purche' ne dia immediata notizia al provveditore agli studi, che decide in modo definitivo.

Art. 37

1. I professori di una classe formano il consiglio di classe, il quale ha le attribuzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti ed e' presieduto dal preside, o, se questi lo giudichi opportuno, da uno dei professori delle materie piu' importanti della classe da lui designato.

Art. 38

1. Per questioni riguardanti l'insegnamento di una determinata disciplina il preside puo' indire, sotto la sua presidenza, uno speciale consiglio dei professori che insegnano la detta disciplina.

2. Insieme a questi possono essere convocati i professori delle discipline affini.

Capo IV. Dei professori.

Art. 39

1. I professori dipendono direttamente dal preside.

2. Essi devono:

  1. 1) trovarsi in sede non piu' tardi del 29 settembre, salvo che, per speciali ragioni di servizio, il ministro disponga altrimenti;

  2. 2) trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il preside, quando per legittimo impedimento non possano recarvisi;

  3. 3) assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni;

  4. 4) intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli;

  5. 5) cooperare al buon andamento dell'istituto seguendo le prescrizioni del preside.

Art. 40

1. Il professore risponde dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare dei propri alunni.

Art. 41

1. Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.

2. In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.

Art. 42

1. I professori hanno l'obbligo di risiedere nel comune dove ha sede l'istituto.

2. Possono tuttavia essere autorizzati di anno in anno dal preside a fissare la propria residenza in un comune vicino, tale concessione potra' essere revocata se si riveli dannoso all'interesse della scuola.

Art. 43

1. Puo' essere vietato al professore, a giudizio del preside, di assumere l'insegnamento privato nell'unica ora giornaliera stabilita dall'art. 11, comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quando l'interesse della scuola lo richieda.

2. Il preside puo' ugualmente interdire l'insegnamento privato gia' assunto.

3. Contro il provvedimento del preside il professore puo' presentare ricorso per via gerarchica, entro quindici giorni, al Ministro, il qual decide definitivamente, udito il provveditore agli studi.

Art. 44

1. E' vietato ai professori di tenere a pensione alunni degli istituti nei quali insegnano; di dirigere o amministrare convitti o scuole private; di accettare, senza il consenso del preside, incarichi che non siano loro commessi, dal ministro della pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

Art. 45

1. La retribuzione stabilita per i professori supplenti e incaricati dalla tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e' dovuta mensilmente in ragione di un decimo della somma annua fissata, a seconda dei casi, dalla tabella stessa.

Art. 46

1. E' fatto divieto ai presidi e ai professori di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.

Capo V. Dell'orario e del calendario scolastico.

Art. 47

1. Le ore di lezione fissate per ogni classe dal R. decreto di approvazione degli orari e programmi sono distribuite, nei singoli giorni della settimana, dal preside, in due turni, antimeridiano e pomeridiano, divisi da congruo intervallo, ed ognun d'essi non superiore a tre ore.

2. Se le condizioni del luogo siano tali da rendere eccessivamente gravosa questa ripartizione, il collegio dei professori puo' deliberare l'adozione di un orario quotidiano continuo.

Art. 48

1. Tenuto conto delle stagioni e delle particolari condizioni locali, i presidi degli istituti del luogo stabiliscono d'intesa con l'insegnante di educazione fisica o con altra persona delegata dall'ente nazionale per l'educazione fisica:

  1. a) i due pomeriggi, o - nel solo caso che sia assolutamente necessario, - il mattino e il pomeriggio da lasciare, nella settimana, ad equa distanza, per le esercitazioni di educazione fisica prescritte dall'art. 6 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684;

  2. b) gli otto giorni dell'anno scolastico che, per effetto dello stesso articolo, debbono essere destinati alle passeggiate scolastiche e alle gare degli alunni.

Art. 49

1. Il preside puo' disporre, d'accordo con i professori, quando lo reputi opportuno, che taluna delle ordinarie lezioni sia tenuta all'aperto.

Art. 50

1. Le lezioni non hanno luogo nei giorni delle feste nazionali e delle solennita' civili, nei giorni festivi a tutti gli effetti civili, e inoltre nei giorni natalizi delle LL. MM. la Regina e la Regina Madre.

2. Dei dodici giorni di vacanze prescritti dall' art. 70 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, otto sono fissati, anno per anno, non piu' tardi del mese di settembre, dal provveditore agli studi, udita la giunta per l'istruzione Media, per tutte le scuole della circoscrizione, e quattro sono stabiliti dai presidi di ciascuna sede, i quali li fissano d'accordo tra di loro, dopo avuta notizia della prima distribuzione, fatta dal provveditore.

Art. 51

1. Il preside puo' disporre che qualche giorno feriale o festivo sia impiegato, dagli alunni di determinate classi, in visite, sotto la guida di uno o piu' professori, a musei, gallerie, monumenti, luoghi d'interesse storico o scientifico, stabilimenti industriali e simili.