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Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 17/02/2004 (Rv. 570175 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Art. 111 cod. proc. civ. - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Natura - Portata.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570175-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ. concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione (c.d. "legitimatio ad causam"), e non già la capacità di agire applicata al processo (c.d. "legitimatio ad processum")(In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che, ha affermato l'inidoneità della cessione del bene oggetto di controversie, in quanto successiva all'inizio della controversia, a far venire meno l'interesse ad agire e a resistere in giudizio in capo alle parti originarie, affermando che tra le stesse il processo deve pertanto proseguire).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)