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Sez. L, Sentenza n. 8884 del 04/06/2003 (Rv. 563865 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti del successore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563865-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

Nell'ipotesi di successione nel diritto controverso a titolo particolare, avvenuta nel corso del processo, non sorgono questioni di regolarità del contraddittorio poiché la legge stabilisce che il processo prosegue tra le parti originarie, salva la possibilità del successore a titolo particolare di intervenire nel processo (previsione che esclude la qualità di litisconsorte necessario) e salva ancora la conseguenza che la decisione emanata contro la parte originaria (vero e proprio sostituto processuale) fa stato anche nei riguardi del successore a titolo particolare. (Fattispecie relativa al trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti, definiti o non ancora definiti in sede amministrativa, aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)