Sez. 3, Sentenza n. 1554 del 08/03/1980 (Rv. 405124 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - EFFETTI.*
L'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, dettando una nuova disciplina dei termini processuali durante il periodo feriale, non limita la sospensione ai termini scadenti nel periodo dall'1 agosto al 15 settembre, come precedentemente disposto dall'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818, ma stabilisce che il decorso dei termini stessi e sospeso di diritto nel periodo anzidetto e riprende a decorrere alla fine di esso. (Conf 631/73, mass n 362731; (Conf 2948/72, mass n 360695).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)