Sez. L, Sentenza n. 7435 del 16/12/1983 (Rv. 432048 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - LIMITI - ART. 19 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - ART. 2 DELLA CONVENZIONE 24 GIUGNO 1970 PER LE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - LIMITI - ART. 19 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - ART. 2 DELLA CONVENZIONE 24 GIUGNO 1970 PER LE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - LEGITTIMITÀ.*
Il diritto dei lavoratori di promuovere la Costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, previsto dall'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, si pone come una specie rispetto al diritto garantito ai lavoratori medesimi dal precedente art. 14 di "costituire associazione sindacali... All'interno dei luoghi di lavoro", avendo ad oggetto la creazione di organismi non necessariamente identificantisi con quelle associazioni, ma da esse distinti per il carattere esclusivo della particolare tutela assicurata ai loro dirigenti e dei poteri loro conferiti ed è limitato dal diritto riconosciuto dall'art. 19 citato ai Sindacati (di cui alla lettera a) e b) dello steso articolo), i quali, alla stregua di detta norma, possono impedire la formazione di rappresentanze aziendali, rifiutando di recepirle nel proprio seno, senza che siffatta limitazione presenti profili di incostituzionalità, poiché trattasi di una scelta razionale e consapevole del legislatore volta ad evitare l'Esercizio delle funzioni degli organismi sindacali da parte di singoli individui o di piccoli gruppi isolati di lavoratori, privi dei requisiti necessari ai fini di un'effettiva rappresentanza aziendale, con pregiudizio per l'operosità aziendale e dell'imprenditore e per gli interessi collettivi degli stessi lavoratori. È, pertanto, legittimo, in quanto espressione del diritto attribuito ai Sindacati dal menzionato art. 19, l'art. 2 della convenzione 24 giugno 1970 per le aziende di credito e finanziarie, che - al pari dell'art. 3 della convenzione stipulata nella stessa data fra l'associazione delle casse di risparmio italiane e l'associazione dei bancari italiani - subordina la Costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, in ciascuna unità produttiva, all'adesione di almeno otto dipendenti. (V 54/74, Corte cost.; (Conf 5057/81, mass n 415851; (Conf 2847/79, mass n 399167; (contra 4718/77, mass n 388328).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 14 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)