Sez. 2, Sentenza n. 4718 del 05/11/1977 (Rv. 388328 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - DIRITTO DEI LAVORATORI - PREVISIONE DI CONDIZIONI E DI MODALITA - ILLEGITTIMITA - COSTITUZIONE DELLE PREDETTE RAPPRESENTANZE 'NELL'AMBITÒ DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI EX ART 19 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - DIRITTO DEI LAVORATORI - PREVISIONE DI CONDIZIONI E DI MODALITA - ILLEGITTIMITA - COSTITUZIONE DELLE PREDETTE RAPPRESENTANZE 'NELL'AMBITÒ DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI EX ART 19 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
La Costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, previsto dall'art 19 della legge 20 maggio 1970, n 300, e un diritto dei lavoratori, quando ricorrano le condizioni di consistenza numerica dell'azienda indicate dall'art 35 della legge suddetta: esso non puo percio essere compresso dalle associazioni sindacali attraverso la previsione di condizioni e di modalita - soprattutto per quanto attiene al numero degli aderenti delle rappresentanze sindacali - che finirebbero con l'incidere in senso limitativo sulla facolta dei lavoratori di creare dette rappresentanze. Pertanto, l'espressione contenuta nel citato art 19, secondo cui le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite 'nell'ambitò delle associazioni sindacali, va interpretata nel senso che queste ultime, pur non potendo porre limiti alla facolta dei lavoratori di costituire nelle aziende rappresentanze sindacali, restano peraltro libere di accogliere o meno nel proprio seno le predette rappresentanze, qualora ritengano che esse manifestino tendenze diverse e, come tali, non compatibili con quelle proprie. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto illegittima la clausola contenuta in una convenzione stipulata tra l'associazione italiana fra le casse di risparmio e varie associazioni sindacali secondo cui le rappresentanze sindacali aziendali sarebbero state costituite solo se ad esse avessero dato la propria adesione non meno di otto dipendenti e solo se non meno di otto fossero gia iscritti alle associazioni sindacali firmatarie della convenzione in questione).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)