Sez. 5, Sentenza n. 12861 del 15/02/2005 Ud. (dep. 06/04/2005) Rv. 231688 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Omessa comparizione del querelante, nonostante l'avvertimento previamente notificatogli, all'udienza dinanzi al giudice di pace - Remissione tacita - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
In tema di querela, l'omessa comparizione del querelante - nonostante l'avviso previamente notificatogli con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela - all'udienza dinanzi al giudice di pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 cod. pen., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva; d'altro canto, il querelante non ha l'obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)