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Sez. 5, Sentenza n. 28573 del 02/07/2007 Cc. (dep. 18/07/2007) Rv. 237100 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Querela proposta nel procedimento dinanzi al giudice di pace - Mancata comparizione del querelante all'udienza - Significato.
Stato
decisa il 2007-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237100-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la scelta della persona offesa di proporre querela, e non di presentare ricorso immediato al giudice, impedisce di subordinare la valutazione dei suoi successivi comportamenti all'iniziativa di conciliazione. Ne consegue che, se quest'ultima viene attivata, la mancata comparizione del querelante all'udienza assume l'inequivocabile valore di un'indisponibilità a revocare la manifestata volontà di punizione, a nulla rilevando che il giudice abbia significato nell'invito a comparire che l'eventuale assenza sarebbe stata da lui intesa come remissione tacita di querela, non potendo egli attribuire valenza extraprocessuale a un comportamento che ha valenza solo per il processo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)