Sez. U, Sentenza n. 46088 del 30/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008) Rv. 241357 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM - Mancata comparizione del querelante previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata considerata come remissione tacita - Remissione tacita - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)