Sez. 5, Sentenza n. 31963 del 25/06/2001 Ud. (dep. 27/08/2001) Rv. 219714 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Remissione tacita - Comportamento incompatibile con la volontà di insistere nella querela - Avviso al querelante che la sua mancata comparizione avrebbe comportato la remissione - Successiva mancata comparizione del querelante - Remissione tacita - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)