Sez. 2, Sentenza n. 7211 del 04/12/1998 Cc. (dep. 16/01/1999) Rv. 212283 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice successiva al passaggio in giudicato della sentenza - Revoca della confisca - Esclusione - Fattispecie: possesso ingiustificato di valori.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'abrogazione della norma incriminatrice, in base alla quale la confisca è stata ordinata con sentenza irrevocabile, non può incidere sulla confisca che costituisce una misura di sicurezza patrimoniale destinata, per definizione normativa, a sopravvivere all'estinzione del reato. Ed invero dalla confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene, del credito o della somma di denaro che ne costituisce l'oggetto, pertanto la successiva invalidazione della norma incriminatrice per l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita, non può comportare il venire meno di tale effetto in applicazione dell'art.673 cod. proc. pen. (La Corte, nella specie, ha ritenuto corretta l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca disposta con la sentenza emessa per il reato di cui all'art. 708 cod. pen. prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta contravvenzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 708 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)