Sez. 3, Sentenza n. 38857 del 10/05/2016 Cc. (dep. 20/09/2016) Rv. 267696 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice - Revoca della sentenza di condanna anche nella parte relativa alla confisca - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente impone al giudice dell'esecuzione, qualora sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, di revocare ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza irrevocabile di condanna anche nella parte relativa alla confisca, salvo che questa non abbia ancora avuto esecuzione, con restituzione dei beni all'avente diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto "per equivalente" la confisca di somme di danaro disposta contestualmente alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 144 art. 1 com. 143, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)