Sez. 3, Sentenza n. 5737 del 24/09/1986 (Rv. 448204 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di risoluzione di contratto agrario, la particolare gravità dell'inadempimento dell'affittuario, richiesta dalla legge, deve essere valutata non in relazione a fatti ed episodi singolarmente considerati, bensì in un apprezzamento unitario, sì da trarre il convincimento di un comportamento che, nel suo complesso, è tale da costituire un rilevante ostacolo alla prosecuzione del rapporto. (Conf 3438/85, mass n 441096; (Conf 109/83, mass n 424904; (Conf 6579/81, mass n 417425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)