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Sez. 1, Sentenza n. 15822 del 14/12/2001 (Rv. 551139 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE | Concessione per l'esercizio della radiodiffusione in ambito locale - Canone - Debenza - "Dies a quo" - Individuazione - Criteri - Art. 3 comma ventesimo della legge n. 249/1997 - Portata retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551139-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE

La norma di cui all'art.3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (cosiddetta "riforma Maccanico" in materia di telecomunicazioni), nel disporre che i canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale "sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato", non contiene alcun riferimento, espresso o implicito, alla normativa preesistente (art. 22 comma quinto della legge 223/1990, richiamato dall'art. 6 bis del D.L. 323/1993), ed ha, pertanto, portata innovativa, e non meramente interpretativa, con la conseguenza che la sua applicazione รจ limitata alle sole concessioni rilasciate dopo la sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 31/07/1997 num. 249 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)