diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 15/12/1972 (Rv. 361628 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - RICONVENZIONALI - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361628-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - RICONVENZIONALI - PROPONIBILITA.*

Il secondo comma dell'art 345 cod proc civ non pone nessun limite alla proponibilita, nel giudizio di appello, di eccezioni nuove (salve le conseguenze in ordine all'Onere delle spese), senza alcuna distinzione tra le varie categorie nelle quali le eccezioni stesse sono inquadrabili, cosi comprendendo anche quelle cosi dette riconvenzionali. (nella specie la societa assicuratrice, chiamata in rivalsa dall'assicurato che era stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni subiti da persona da lui trasportata, aveva sostenuto in primo grado che non ricorrevano i presupposti di operativita della polizza ed aveva eccepito, in appello, che il trasporto era avvenuto per ragioni di cortesia, ed il danneggiato non aveva fornito la prova della colpa del vettore). (V 1406'70, mass n 347198).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)