Sez. 1, Sentenza n. 10634 del 04/06/2004 (Rv. 573378 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Perdita di valore della zona residua - Cumulo nell'indennità di esproprio - Necessità - Art. 40 della legge 2359 del 1985 - Applicabilità - Portata ed effetti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
Il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, è da considerare voce ricompresa nell'indennità di espropriazione, che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni. Ne consegue che qualora il giudice accerti, anche d'ufficio, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obbiettivo e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua - e tale indagine resta nell'ambito della determinazione dell'indennità, venendo in considerazione il pregiudizio di quella porzione residua non a fini risarcitori, ma come parametro indennitario, e dunque non soggetto a particolare onere di allegazione - deve, per l'effetto, riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)