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Sez. 1, Sentenza n. 2737 del 10/03/2000 (Rv. 534740 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Liquidazione dell'indennità - Criteri.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534740-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

La disposizione dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 prevede, in ipotesi di espropriazione parziale, il pagamento di un'unica indennità, costituita dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'occupazione ed il giusto prezzo della residua parte dopo l'occupazione. Va, dunque, cassata la sentenza della Corte d'appello che, chiamata a decidere sull'opposizione alla stima dell'indennità d'espropriazione in base alla speciale competenza attribuitale dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971, liquidi, benché in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni (pronunciandosi, peraltro, sul risarcimento del danno benché fuori dalla sua competenza funzionale ed esclusiva attribuitale dalla menzionata norma).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)