Sez. L, Sentenza n. 5706 del 19/11/1985 (Rv. 442894 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - COMPUTABILITÀ NELLE IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - COMPUTABILITÀ NELLE IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - LIMITI.*
Nell'interpretazione della normativa, dettata dalla contrattazione collettiva, la quale preveda la corresponsione della tredicesima mensilità sul presupposto della sussistenza del rapporto di lavoro e della permanenza in servizio del lavoratore, è necessario distinguere - in relazione alle ipotesi in cui il rapporto stesso, pur in Mancanza di prestazione lavorativa, non si estingue ma rimane soltanto sospeso - i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (malattia, infortunio, gravidanza), nei quali il rischio della mancata prestazione lavorativa si trasferisce sul datore di lavoro, dal caso in cui l'assenza sia dovuta a sciopero, il quale, pur concretandosi nell'Esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, non rientra tra le anzidette ipotesi eccezionali, non suscettibili di interpretazione estensiva, e determina quindi, con la sospensione del rapporto, il temporaneo venir meno della obbligazione avente per oggetto la retribuzione, nella quale rientra la tredicesima mensilità. (V 5148/83, mass n 430013; (Conf 315/84, mass n 432582; (Conf 4330/83, mass n 429237).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)