Sez. 5, Sentenza n. 251 del 12/01/2004 (Rv. 569391 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Cittadini italiani all'estero - Redditi di lavoro subordinato - Esclusione dalla base imponibile - Condizione di emigrato - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di Irpef, ai fini dell'applicazione del beneficio della esclusione dalla base imponibile sancito dall'art. 3, comma secondo, D.P.R. n. 597 del 1973 per i redditi di lavoro subordinato conseguiti da cittadini italiani emigrati all'estero, la condizione di "emigrato" va ritenuta (in conformità alla "ratio" della norma, che non coincide pedissequamente con quella della legislazione in tema di tutela dell'emigrazione) in presenza di qualsiasi situazione di trasferimento, anche a tempo determinato, purché assistito da connotati di stabilità (desumibili dal tempo della presenza all'estero, dal contenuto del contratto, ecc.), restandone conseguentemente esclusi i soli "comandi" e le "missioni" circoscritti in limitati ambiti temporali, e non rileva, inoltre, la sussistenza o meno della possibilità di una doppia imposizione, né la dipendenza del lavoratore da un datore di lavoro italiano. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto spettante il beneficio ad un marittimo imbarcato per due anni su nave battente bandiera estera e con armatore italiano).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)