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Sez. 5, Sentenza n. 11809 del 06/08/2002 (Rv. 556743 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Somme percepite a titolo di borsa di studio per ricerche svolte all'estero - AssoggettabilitĂ  ad IRPEF - Esclusione ai sensi dell'art. 3, comma terzo, lett. c), d.P.R. n. 597 del 1973 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556743-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di base imponibile IRPEF, l'art. 3, comma terzo, lett. c) del d.P.R. 597 del 1973, che esclude dai redditi imponibili prodotti all'estero solo quelli derivanti <<da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto>>, non comprende anche il caso di colui che percepisca una borsa di studio da parte di enti erogatori diversi (nella specie, l'AIRC e la NATO) dal proprio datore di lavoro (nel caso, il CNR), per ricerche (riguardanti il cancro) svolte all'estero.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 com. 3 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)