Sez. L, Sentenza n. 74 del 11/01/1988 (Rv. 456728 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - FIGURA DEL PREPOSTO - REQUISITI - PARTICOLARI QUALIFICAZIONI O TITOLO PROFESSIONALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - FIGURA DEL PREPOSTO - REQUISITI - PARTICOLARI QUALIFICAZIONI O TITOLO PROFESSIONALE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alle misure preventive degli infortuni sul lavoro e alla conseguente responsabilità in caso di mancata adozione delle stesse, la figura del "preposto", prevista dall'art. 4 d.P.R. n. 547 del 1955 che pone a suo carico, in sostituzione del datore di lavoro, l'attuazione delle misure di prevenzione ove il preposto stesso eserciti, diriga o sovraintenda ad attività considerate pericolose, non richiede alcuna particolare qualificazione o requisito o titolo professionale, essendo sufficiente che si tratti di persone tecnicamente capaci. (V 3189/87, mass n 452257; (V 6341/87, mass n 454614).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)