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Sez. 1, Sentenza n. 31287 del 15/03/2002 Cc. (dep. 18/09/2002) Rv. 222293 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di contestazioni a catena - Desumibilità dagli atti - Termine di riferimento - Presupposti e ambito di applicazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222293-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di divieto di contestazioni a catena (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), l'individuazione del momento di "desumibilità dagli atti" degli elementi idonei a costituire presupposto per l'emissione della successiva ordinanza cautelare in epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio presuppone che, in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare, sia intervenuto il rinvio a giudizio al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare(art. 297, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen.). Qualora, invece, il rinvio a giudizio non sia intervenuto, la desumibilità dagli atti deve sussistere (art. 297, comma 3, prima parte, cod. proc. pen.) al momento di emissione della prima ordinanza cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)