Sez. 3, Sentenza n. 12997 del 23/06/2016 (Rv. 640401 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Termine di decadenza dell'azione - Art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 - Decorrenza - Dal verificarsi delle conseguenze dannose - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile del magistrato, il termine decadenziale previsto dall'art. 4 della l. n. 117 del 1988 è ancorato all'esaurirsi dei rimedi avverso il provvedimento pregiudizievole o del procedimento nel cui ambito si è verificato "il fatto che ha cagionato il danno", che va inteso come fatto dannoso" e non come "danno conseguenza" poiché la verificazione del danno non rientra tra i requisiti di ammissibilità della domanda risarcitoria. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad un provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione alla liberazione di somme, sottoposte a vincolo pupillare, per acquistare alcuni immobili in costruzione, concesso senza verificare la solvibilità del soggetto alienante, poi fallito, e dei suoi fideiussori, fattispecie in relazione alla quale si è escluso che il citato termine potesse decorrere dal momento del verificarsi delle conseguenze pregiudizievoli, ossia dalla definitività della mancata ammissione al passivo del fallimento dell'impresa edile del credito privilegiato vantato dalla ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)