Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 29/04/2003 (Rv. 562551 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Requisiti di ammissibilità della domanda risarcitoria, ex art. 5 della legge n. 117 del 1988 - Sussistenza del danno - Attinenza al fondamento nel merito della domanda - Conseguenze - Assenza del danno - Rilevanza esclusivamente sotto il profilo della manifesta infondatezza dell'azione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile del magistrato, il verificarsi di danno, per effetto di un atto del magistrato in tesi affetto da dolo o colpa grave, non è incluso tra i presupposti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 - richiamati, tra i requisiti di ammissibilità della domanda risarcitoria, dall'art. 5 della legge stessa -, limitandosi il citato art. 2 ad indicare la sussistenza del danno come elemento costitutivo dell'insorgenza del credito risarcitorio, attinente quindi al fondamento nel merito della domanda. Ne consegue che l'assenza di danno può essere ragione di inammissibilità solo sotto il profilo della manifesta infondatezza dell'azione, evidenziabile "ictu oculi", nel senso che le allegazioni della stessa parte istante non consentano, nemmeno in termini astratti, di ipotizzare il verificarsi di un nocumento e la sua derivazione causale dal fatto addotto.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)