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Sez. L, Sentenza n. 4040 del 27/06/1980 (Rv. 407953 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407953-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

In materia di licenziamento collettivo per ristrutturazione aziendale, il giudice del merito, seppure non puo sindacare le scelte compiute dall'imprenditore, ha il potere di accertare la veridicita delle ragioni addotte per giustificare i licenziamenti, che, in caso di contestazione, devono essere dimostrate dall'imprenditore. Pertanto, ove quest'ultimo non provi l'esigenza della riduzione aziendale e la conseguente soppressione del posto occupato dal singolo lavoratore, il licenziamento costituisce illecito e fonte di Obbligo risarcitorio. (V 2746/80, mass n 406517; (V 3931/79, mass n 400394; (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)