Sez. L, Sentenza n. 2746 del 24/04/1980 (Rv. 406517 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO DOVUTO A RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO DOVUTO A RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
In caso di licenziamento giustificato da ristrutturazione aziendale, mentre il giudice non puo sindacare le scelte e le ragioni che hanno indotto l'imprenditore a ristrutturare la sua azienda, anche se questa ristrutturazione comporta la soppressione di posti di lavoro ed il conseguente licenziamento di lavoratori, per contro il datore di lavoro deve dimostrare in maniera rigorosa la sussistenza o meno delle concrete ed effettive possibilita che il lavoratore possa essere comunque utilizzato nell'ambito dell'impresa ristrutturata per essere adibito alle stesse mansioni od anche a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto. (V 1026/80, mass n 404483; (V 3931/79, mass n 400394; (V 5252/78, mass n 395018).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)