Sez. L, Sentenza n. 3931 del 09/07/1979 (Rv. 400394 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE DELLA AZIENDA - GIUSTIFICATEZZA - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE DELLA AZIENDA - GIUSTIFICATEZZA - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
L'autorita giudiziaria non ha alcun potere di sindacare l'opportunita e la congruita delle determinazioni dell'imprenditore, quando costui ritenga di dovere procedere alla ristrutturazione o alla riorganizzazione dell'azienda; pertanto, per ritenere giustificato il licenziamento intimato per tali motivi, e sufficiente l'accertamento da parte del giudice che le ragioni allegate dall'imprenditore, e relative alla ristrutturazione o alla riorganizzazione aziendale, siano realmente alla base del licenziamento. (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)