Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 18/11/1998 Ud. (dep. 23/12/1998) Rv. 212542 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti solidi urbani - Deposito temporaneo - Nozione - Di batterie al piombo esauste - Possibilità di deposito temporaneo - Esclusione - Ragione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, quali le batterie di piombo esauste, accantonati in una area a disposizione dell'autore dello smaltimento, non configura una ipotesi di deposito temporaneo, in quanto per aversi deposito temporaneo i rifiuti devono originare da una attività di produzione svolta proprio in quel luogo, e non si può sostenere che le batterie esauste siano prodotte dalla attività di smaltimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)