Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016 (Rv. 641309 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI | Atto di nascita straniero - Trascrizione nel registro di stato civile nazionale - Compatibilità con l'ordine pubblico - Valutazione del giudice - Criteri.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI
Il giudice nazionale, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se quell'atto applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a più norme interne (benchè imperative o inderogabili), ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, nonchè dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)