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Sez. L, Sentenza n. 11885 del 23/11/1998 (Rv. 521046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli - Assunzione a termine - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze in materia di onere probatorio incombente sul datore di lavoro - Fattispecie in materia di assunzione di una lavoratrice subordinata per lo svolgimento di mansioni prive di creatività artistica nell'ambito di uno specifico e determinato spettacolo televisivo.
Stato
decisa il 1998-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'art.1, comma secondo, lettera e), della legge n.230 del 1962 - che prevede, tra le tassative eccezioni al divieto di assunzione a termine, le scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli - ha la sua ratio nella natura oggettiva dell'attività intrapresa dal datore di lavoro, incompatibile con i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che verrebbe altrimenti gravata da costi assolutamente eccessivi. Tale norma, interpretata in correlazione con quella del successivo art. 3 della stessa legge, consente di ritenere sostanzialmente accertato l'assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, qualora sia stata provata l'assunzione per un determinato e specifico spettacolo televisivo con mansioni prive di creatività artistica da svolgere secondo precise istruzioni.(Fattispecie in materia di assunzione da parte della RAI di una persona adibita, nel corso di uno specifico spettacolo, a svolgere, secondo le istruzioni dei funzionari RAI, semplici movimenti - come alzarsi, ridere, scherzare, applaudire, cambiare posto e partecipare ai giuochi - collegati in via diretta e immediata alla buona riuscita della trasmissione).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3, Legge 23/05/1977 num. 266, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)