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Sez. 4, Sentenza n. 38879 del 29/09/2005 Ud. (dep. 21/10/2005) Rv. 232429 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - appello - limiti - per il pubblico ministero | Fattispecie in tema di concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti - Appello del P.M. - Inammissibilità - Conversione del ricorso per cassazione proposto dal P.M. in appello - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232429-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - appello - limiti - per il pubblico ministero

In tema di stupefacenti, la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità (articolo 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non modifica il titolo del reato, ma incide solo sulla valutazione della gravità del fatto, sicché é inammissibile l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza, emessa nel giudizio abbreviato, che abbia riconosciuto la detta attenuante ad effetto speciale (cfr. art. 443, comma terzo, cod. proc. pen.). A conclusione diversa deve invece pervenirsi allorchè si verta in ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello ex articolo 580 cod. proc. pen., poichè quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del P.M., legittimamente proposto sostenendosi l'erronea configurabilità dei presupposti dell'attenuante in questione, si converte in appello in applicazione del citato articolo 580, ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'articolo 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata la censura in diritto, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere all'annullamento della pronuncia di primo grado. (Da queste premesse, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato in una fattispecie nella quale la Corte di merito, in accoglimento del motivo di ricorso del P.M. di erronea applicazione del comma quinto dell'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva rivalutato in fatto la sussistenza dell'attenuante della fattispecie di lieve entità, escludendola e dunque riformando la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)