Sez. 1, Sentenza n. 3531 del 29/05/1980 (Rv. 407372 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE - MANDATO - DIFFERENZA - PROVVIGIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
MEDIAZIONE - IN GENERE - MANDATO - DIFFERENZA - PROVVIGIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
L'incarico conferito ad un terzo, da una delle parti interessate alla conclusione di un affare, a svolgere attivita di mediazione - alla quale deve ricondursi quella svolta in campo assicurativo dal cosiddetto broker - va tenuto distinto dal conferimento di un mandato. Nel mandato, infatti, il mandatario si obbliga a compiere uno o piu Atti per conto del mandante (art 1703 cod civ) il quale, a sua volta, si obbliga a corrispondergli il compenso per l'opera svolta (art 1720) indipendentemente (salvo espresso patto contrario) dal buon esito dell'affare - sempre che l'inesecuzione non sia dipesa da causa imputabile al mandatario - di modo che quest'ultimo, per ricevere il compenso, deve solo provare di avere svolto l'incarico. Nell'incarico alla mediazione, invece, il diritto alla provvigione spetta (art 1755 cod civ) solo 'se l'affare si e conclusò, di modo che la semplice assunzione di un'iniziativa da parte di uno dei soggetti interessati alla conclusione dell'affare predetto non crea, di per se, alcun Obbligo giuridico per il mediatore. (V 37/60; (V 2347/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)