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Sez. 3, Sentenza n. 11389 del 17/11/1997 (Rv. 510013 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mandato - Differenze - Conferimento dell'incarico - Rilevanza - Limiti - Provvigione - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510013-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'incarico conferito ad un terzo da una delle parti interessate alla conclusione di un affare, se funzionale allo svolgimento di una attività di mediazione, va tenuto distinto dal conferimento di un mandato (in forza del quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un mandante che, a sua volta, si obbliga a corrispondergli un compenso per l'opera svolta), poiché, nell'incarico alla mediazione, il diritto alla provvigione spetta solo se "l'affare si è concluso", giusto disposto dell'art. 1755 cod. civ., con la conseguenza che la semplice assunzione di un'iniziativa da parte di uno dei soggetti interessati alla conclusione dell'affare predetto non crea, di per sè, alcun obbligo giuridico per il mediatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)