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Sez. U, Sentenza n. 416 del 04/02/1975 (Rv. 373667 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE RELATIVA AD UN IMMOBILE, CONDOTTO IN LOCAZIONE DA UN COMUNE, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REVOCA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373667-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE RELATIVA AD UN IMMOBILE, CONDOTTO IN LOCAZIONE DA UN COMUNE, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REVOCA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda di convalida dello sfratto per finita locazione relativa ad un immobile locato ad un comune per essere destinato a scuola elementare ed effettivamente adibito a tale impiego. Invero, l'eventuale pronunzia di sfratto non inciderebbe, revocandolo, sul provvedimento amministrativo che ha impresso nell'immobile la cennata destinazione, ma unicamente sul suo presupposto, costituito dal rapporto locativo in base al quale quel provvedimento e stato emesso e la cui durata non puo, pertanto, non condizionare, sotto il profilo temporale, l'operativita del provvedimento medesimo. Infine, poiche l'immobile non e entrato a far parte del patrimonio, indisponibile del comune, non avendone questo acquistata la proprieta, e da escludere che la pronunzia di sfratto venga a sostituirsi al provvedimento amministrativo richiesto dall'art 828 cod civ per la sottrazione dei beni indisponibili alla loro destinazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)